Sez. 2, Sentenza n. 3344 del 26/07/1977 (Rv. 386881 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA - DEL GIUDICE DEL DECRETO - COMPETENZA FUNZIONALE - INDEROGABILITA - CONNESSIONE DI CAUSE - IRRILEVANZA - RICONVENZIONALE DI VALORE SUPERIORE - SEPARAZIONE DEI PROCEDIMENTI - RIMESSIONE DELLA RICONVENZIONALE AL GIUDICE SUPERIORE - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - FACOLTATIVITA.*
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA - DEL GIUDICE DEL DECRETO - COMPETENZA FUNZIONALE - INDEROGABILITA - CONNESSIONE DI CAUSE - IRRILEVANZA - RICONVENZIONALE DI VALORE SUPERIORE - SEPARAZIONE DEI PROCEDIMENTI - RIMESSIONE DELLA RICONVENZIONALE AL GIUDICE SUPERIORE - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - FACOLTATIVITA.*
L'art 645 cod proc civ, nello stabilire che l'opposizione a decreto ingiuntivo debba essere proposta davanti allo stesso giudice che ha emesso il decreto, configura un'ipotesi di Competenza funzionale e inderogabile che, come tale, non puo subire spostamenti per ragioni di connessione, intesa questa sia nei piu ampi e generici termini di cui all'art 40 cod proc civ, sia in quelli piu specifici di cui agli artt 34, 35 e 36 cod proc civ. pertanto, qualora l'opponente abbia proposto una domanda riconvenzionale eccedente la Competenza per valore del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, questi non puo rimettere tutta la causa al giudice superiore per ragioni di valore, ma deve rimettere al giudice superiore soltanto la causa relativa alla domanda riconvenzionale, trattenendo invece quella relativa all'opposizione, salvo a disporne, ove ne sia il caso, la sospensione ai sensi dell'art 295 cod proc civ, fino alla definizione della causa pendente davanti all'altro giudice. (Conf 3717/76, mass n 382417; (Conf 1117/76, mass n 379790).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)