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Sez. 2, Sentenza n. 3863 del 06/06/1983 (Rv. 428788 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA - DEL GIUDICE DEL DECRETO - COMPETENZA FUNZIONALE - INDEROGABILITÀ - CONNESSIONE DI CAUSE - IRRILEVANZA - RICONVENZIONALE DI VALORE SUPERIORE - SEPARAZIONE DEI PROCEDIMENTI - RIMESSIONE DELLA RICONVENZIONALE AL GIUDICE SUPERIORE - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - FACOLTATIVITÀ.*
Stato
decisa il 1983-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428788-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA - DEL GIUDICE DEL DECRETO - COMPETENZA FUNZIONALE - INDEROGABILITÀ - CONNESSIONE DI CAUSE - IRRILEVANZA - RICONVENZIONALE DI VALORE SUPERIORE - SEPARAZIONE DEI PROCEDIMENTI - RIMESSIONE DELLA RICONVENZIONALE AL GIUDICE SUPERIORE - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - FACOLTATIVITÀ.*

La Competenza per l'opposizione al decreto ingiuntivo - attribuita dall'art. 645 cod. proc. civ. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto - avendo carattere funzionale ed inderogabile non può subire spostamenti per effetto della domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente ed eccedente la Competenza per valore del giudice adito, non essendo la connessione idonea a derogare alla Competenza funzionale. Conseguentemente, in siffatta situazione, il giudice dell'opposizione deve provvedere alla separazione delle cause, trattenendo quella di opposizione di sua Competenza esclusiva e rimettendo l'altra (riconvenzionale) al giudice competente per valore, salvo sospendere, ex art. 295 cod. proc. civ. ed ove ne ricorrano i presupposti, il procedimento da lui trattenuto. (Conf 6098/80, mass n 409863; (Conf 3344/77, mass n 386881).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)