Sez. L, Sentenza n. 3156 del 23/05/1984 (Rv. 435203 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - DIRITTI DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBINGRESSO DI UNA BANCA AD UN'ALTRA NELL'ESERCIZIO DI UNA DETERMINATA ATTIVITÀ CREDITIZIA - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - CONFIGURABILITÀ - MOMENTO RILEVANTE - INDIVIDUAZIONE - CRITERI - AUTORIZZAZIONE DELLA BANCA D'ITALIA ALL'ESERCIZIO DEL CREDITO DA PARTE DELLA BANCA CESSIONARIA - IRRILEVANZA - LICENZIAMENTO INTIMATO DOPO L'INDICATO MOMENTO - INFLUENZA SUL RAPPORTO DI LAVORO - ESCLUSIONE - DIRITTO DEL DIPENDENTE ALLA IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO ED ALLA REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - SUSSISTENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - DIRITTI DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBINGRESSO DI UNA BANCA AD UN'ALTRA NELL'ESERCIZIO DI UNA DETERMINATA ATTIVITÀ CREDITIZIA - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - CONFIGURABILITÀ - MOMENTO RILEVANTE - INDIVIDUAZIONE - CRITERI - AUTORIZZAZIONE DELLA BANCA D'ITALIA ALL'ESERCIZIO DEL CREDITO DA PARTE DELLA BANCA CESSIONARIA - IRRILEVANZA - LICENZIAMENTO INTIMATO DOPO L'INDICATO MOMENTO - INFLUENZA SUL RAPPORTO DI LAVORO - ESCLUSIONE - DIRITTO DEL DIPENDENTE ALLA IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO ED ALLA REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - SUSSISTENZA.*
Per il caso di subingresso di una banca ad un'altra nell'Esercizio di una determinata attività creditizia, mediante utilizzazione delle strutture, dell'organizzazione e del personale di quest'ultima, la ricorrenza di un trasferimento di azienda, al fine della continuazione del rapporto di lavoro con l'acquirente a norma dello art. 2112 cod. civ., va riscontrata con riferimento al momento in cui si sia in concreto verificata la suddetta sostituzione del titolare di quell'attività, non alla data, eventualmente successiva, in cui la banca cessionaria abbia ottenuto dalla banca d'Italia la prescritta autorizzazione all'Esercizio del credito. Pertanto, il licenziamento che sia stata intimato dalla banca cedente dopo lo indicato momento, cioè dopo che il rapporto di lavoro del dipendente sia proseguito, senza soluzione di continuità, con la banca cessionaria, non è idoneo ad interferire sul rapporto stesso, e resta impugnabile da detto dipendente, anche per conseguire la reintegrazione nel posto di lavoro a norma dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Regio Decr. Legge 12/03/1936 num. 375 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)