diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 1761 del 02/05/1995 Cc. (dep. 27/05/1995) Rv. 201833 - 01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - Richiesta - Dell'imputato | Diretta a sindacare l'adozione di una misura cautelare cosiddetta "a catena" - Ammissibilità - Esclusione - Istanza di scarcerazione al giudice che proceda al momento della scadenza dei termini relativi alla prima misura ed appello in caso di reiezione dell'istanza - Necessità.
Stato
decisa il 1995-05-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201833-01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - Richiesta - Dell'imputato

L'indagato in stato di custodia cautelare nei cui confronti siano stati adottati vari provvedimenti restrittivi della libertà personale, che assuma la sussistenza di un'ipotesi di cosiddetta "contestazione a catena", non può impugnare davanti al tribunale del riesame, l'ulteriore ordinanza impositiva della misura cautelare, ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., poiché la cosiddetta "contestazione a catena" non incide sul provvedimento in sè, ma, soltanto, sulla decorrenza e sul computo dei termini di custodia cautelare, né alcuna norma prevede la preclusione o l'invalidità della misura cautelare nel caso che essa sia stata preceduta da altra misura omologa per lo stesso fatto. In tal caso, può sorgere solo questione del diritto di scarcerazione per decorrenza dei termini, da calcolarsi dal momento della prima cattura (arresto o fermo) da far valere con istanza di scarcerazione al giudice che ha la disponibilità del procedimento e, in sede di rifiuto, con appello a norma dell'art. 310 cod. proc. pen..

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)