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Sez. 6, Sentenza n. 1892 del 18/11/2004 Cc. (dep. 21/01/2005) Rv. 230760 - 01

COSA GIUDICATA (Cod. proc. pen. 1988) - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("ne bis in idem") | Portata generale del principio - Sussistenza - Apertura di nuovo procedimento in pendenza di altro per lo stesso fatto contro la stessa persona - Adozione in tale ambito di nuovo provvedimento cautelare personale - Legittimità - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-11-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230760-01

COSA GIUDICATA (Cod. proc. pen. 1988) - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("ne bis in idem")

Il principio del "ne bis in idem", finalizzato ad evitare che per lo stesso fatto si svolgano più procedimenti e si adottino più provvedimenti anche non irrevocabili, l'uno indipendentemente dall'altro, assume portata generale nel vigente diritto processuale penale, trovando espressione nelle norme sui conflitti positivi di competenza (art. 28 e segg. cod. proc. pen.), nel divieto di un secondo giudizio (art. 649 cod. proc. pen.), nella disciplina dell'ipotesi di una pluralità di sentenze per il medesimo fatto (art. 669 cod. proc. pen.). Ne consegue che non è consentito, in pendenza di un procedimento già definito in primo grado e pendente in appello, iniziare per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona un nuovo procedimento, nel cui ambito venga adottato un nuovo provvedimento cautelare personale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 669 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)