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Sez. 1, Sentenza n. 11367 del 04/02/2004 Ud. (dep. 10/03/2004) Rv. 227742 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI L'INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA | Attività di allevamento bestiame - Ordinanza sindacale impositiva del divieto di scarico dei liquami in corsi d'acqua - Configurabilità della contravvenzione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-02-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227742-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI L'INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA

In tema di violazione dei precetti contenuti in un'ordinanza sindacale, l'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 650 cod.pen. è configurabile soltanto quando si tratti di provvedimenti contingibili ed urgenti, adottati in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna specifica ipotesi normativa, mentre restano estranee alla sfera di applicazione di tale norma incriminatrice le inosservanze di provvedimenti del sindaco diretti a dare esecuzione a leggi e regolamenti, posto che, in tale caso, la condotta è direttamente repressa con sanzione amministrativa dall'art. 106 del R.D. 3 marzo 1934 n. 383 e, attualmente, dall'art. 7 bis del T.U. sull'ordinamento degli enti locali, come mod. dalla legge 16 gennaio 2003 n. 3, che puniscono la violazione dei precetti contenuti nei provvedimenti predetti. Ne consegue che non integra gli estremi del reato di cui all'art. 650 cod.pen. la inosservanza dell'ordinanza sindacale, con la quale, per ragioni igienico-sanitarie, sia stato fatto divieto ad un soggetto, titolare di un'azienda di allevamento bestiame, di scaricare liquami nei corsi d'acqua del territorio comunale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 650 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 7 bis, Legge 16/01/2003 num. 3 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)