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Sez. L, Sentenza n. 18134 del 04/08/2010 (Rv. 614517 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Benefici pensionistici di cui all'art. 13, ottavo comma, della legge n.257 del 1992 - Computabilità in essi dei periodi di collocamento del lavoratore in cassa integrazione guadagni - Condizioni.
Stato
decisa il 2010-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614517-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE

In tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, non sono computabili per la determinazione del periodo complessivo dell'esposizione di cui all'art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, i periodi di collocamento del lavoratore in cassa integrazione guadagni ove abbiano avuto significativa durata ed ove abbiano comportato in concreto, a cagione del loro protrarsi e dell'eventuale prossimità ad altre sospensioni della prestazione lavorativa, l'effettivo venir meno del rischio tutelato, senza che assuma rilievo la qualificazione della sospensione stessa come fisiologica, ossia tendenzialmente comune a tutti i lavoratori (quali le ferie, le festività, i riposi), ovvero riferibile solo al singolo lavoratore in dipendenza di condizioni soggettive (malattia) o delle particolari vicende del rapporto (collocamento in cassa integrazione guadagni). (Nella fattispecie la Corte ha cassato la pronuncia del giudice di secondo grado che aveva escluso la computabilità dei periodi di cassa integrazione tenendo unicamente conto del coacervo delle settimane non lavorate senza considerare che erano distribuite nell'arco di oltre dieci anni e senza accertare se i singoli periodi di sospensione, per durata o prossimità con altri fossero stati significativi)

Riferimenti normativi: Legge 27/03/1992 num. 257 art. 13 com. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)