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Sez. L, Sentenza n. 9457 del 30/04/2014 (Rv. 630445 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Benefici pensionistici di cui all'art. 13, comma 8, della legge n.257 del 1992 - Sospensioni "non fisiologiche" del rapporto di lavoro - Assenza per infortunio sul lavoro - Computabilità ai fini del beneficio - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-04-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630445-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE

Ai fini della determinazione del periodo di esposizione all'amianto, rilevante per fruire del beneficio di cui all'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, sono computabili le cosiddette pause fisiologiche del rapporto, quali quelle dovute a permessi, festività e ferie, mentre non sono utili i periodi di sospensione riferibili ad un singolo lavoratore, in relazione a condizioni soggettive o a particolari vicende del rapporto di lavoro, con la conseguenza che vanno esclusi, ove siano stati di durata significativa ed abbiano comportato in concreto, a cagione del loro protrarsi e dell'eventuale prossimità ad altre sospensioni della prestazione lavorativa, l'effettivo venire meno del rischio tutelato, i periodi in cui il lavoratore è stato assente per malattia e in dipendenza da un infortunio sul lavoro.

Riferimenti normativi: Legge 27/03/1992 num. 257 art. 13 com. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)