Sez. L, Sentenza n. 2082 del 10/04/1979 (Rv. 398460 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - DIRITTI DEL PRESTATORE DI LAVORO - CONTINUITA ININTERROTTA DEL RAPPORTO DI LAVORO - LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE SEGUITO DALLA SUA IMMEDIATA RIASSUNZIONE - ILLEGITTIMITA - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - DIRITTI DEL PRESTATORE DI LAVORO - CONTINUITA ININTERROTTA DEL RAPPORTO DI LAVORO - LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE SEGUITO DALLA SUA IMMEDIATA RIASSUNZIONE - ILLEGITTIMITA - LIMITI.*
Qualora il rapporto di lavoro, in ipotesi di trasferimento di azienda, continui ininterrottamente nella fase di mutamento del datore di lavoro, rimanendo inalterata l'obiettiva attivita svolta dall'impresa e le finalita perseguite, sicche si abbia soltanto un trasferimento delle attivita medesime e dell'organizzazione aziendale da un soggetto ad un altro, il licenziamento del lavoratore seguito dalla sua immediata riassunzione senza alcuna interruzione delle prestazioni lavorative e senza alcuna giustificazione dipendente da effettive esigenze aziendali, deve essere valutato con legittimo sospetto e presumersi in violazione del diritto del prestatore d'opera all'infrazionabilita dell'indennita di anzianita, onde la necessita della prova rigorosa e sicura, da parte del datore di lavoro, della sussistenza della disdetta con gli indicati requisiti e della assenza di qualsiasi suo intento fraudolento. (Conf 2380/70, mass n 348606).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)