Sez. L, Sentenza n. 1970 del 24/03/1980 (Rv. 405602 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - DIRITTO DEL LAVORATORE ALL'INFRAZIONABILITA - LICENZIAMENTO SEGUITO DALLA IMMEDIATA RIASSUNZIONE SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITA E CON LE STESSE MANSIONI - VIOLAZIONE DEL PREDETTO DIRITTO - PRESUNZIONE - SUPERAMENTO A SEGUITO DEL RAGGIUNGIMENTO DELL'ETA DEL PENSIONAMENTO DA PARTE DEL LAVORATORE - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - DIRITTO DEL LAVORATORE ALL'INFRAZIONABILITA - LICENZIAMENTO SEGUITO DALLA IMMEDIATA RIASSUNZIONE SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITA E CON LE STESSE MANSIONI - VIOLAZIONE DEL PREDETTO DIRITTO - PRESUNZIONE - SUPERAMENTO A SEGUITO DEL RAGGIUNGIMENTO DELL'ETA DEL PENSIONAMENTO DA PARTE DEL LAVORATORE - ESCLUSIONE.*
Il licenziamento del lavoratore seguito dalla sua immediata riassunzione senza alcuna soluzione di continuita e con le stesse mansioni in precedenza esercitate deve presumersi in violazione del diritto del prestatore d'opera all'infrazionabilita dell'indennita di anzianita, senza che tale presunzione possa ritenersi superata dal semplice fatto che il lavoratore abbia raggiunto l'eta del pensionamento, in Mancanza di una qualsiasi norma legislativa o contrattuale che comporti la cessazione de iure del rapporto al raggiungimento di una certa eta da parte del dipendente ed in presenza, per converso, della necessita, per il conseguimento di tale effetto, di una reale e non fraudolenta volonta del recedente. (V 4602/79, mass n 401114; (V 2082/79, mass n 398460; (V 5155/78, mass n 394904; (V 3871/78, mass n 393451).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)