Sez. L, Sentenza n. 11331 del 24/11/1990 (Rv. 469896 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ART. 6 CCNL 23 LUGLIO 1976 PER GLI AUTOFERROTRANVIERI CIRCA IL COMPUTO DELLA MAGGIORAZIONE PER LAVORO NOTTURNO NELLA RETRIBUZIONE NORMALE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ART. 6 CCNL 23 LUGLIO 1976 PER GLI AUTOFERROTRANVIERI CIRCA IL COMPUTO DELLA MAGGIORAZIONE PER LAVORO NOTTURNO NELLA RETRIBUZIONE NORMALE.*
L'interpretazione delle Disposizioni collettive di diritto comune, compiuta dal giudice del merito, è censurabile, in Sede di legittimità, per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione. (nella specie, la suprema Corte - cassando l'impugnata sentenza, che aveva incluso la maggiorazione per il lavoro notturno nella retribuzione normale definita dall'art. 6 del C.C.n.L. per gli autoferrotranvieri del 23 luglio 1976 - l'ha in particolare censurata per l'affermazione della riconducibilità di detta maggiorazione alle competenze accessorie e per la mancata considerazione del carattere tassativo dell'elenco delle voci retributive positivamente indicate dal citato art. 6, ritenendo peraltro non decisivo lo argomento del ricorrente circa l'asserito effetto moltiplicativo all'infinito conseguente all'inclusione della predetta maggiorazione nella retribuzione normale). (V 1860/89, mass n 462536).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)