diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 4830 del 10/03/2004 (Rv. 570928 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - ANATOCISMO | Rimborsi di imposta - Obbligazione dell'Amministrazione finanziaria - Interessi scaduti - Anatocismo - Applicabilità - Condizioni - Richiesta del contribuente successiva al pagamento degli interessi principali - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570928-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - ANATOCISMO

La comunicazione al contribuente dell'ammontare degli interessi principali, operata dall'Ufficio-Agenzia delle Entrate, non ha natura di convenzione tra le parti atteso che essa è una dichiarazione unilaterale avente per oggetto gli interessi principali e come tale priva sia del carattere di bilateralità, necessario per aversi convenzione, sia del riferimento agli interessi anatocistici (In applicazione di tale principio la Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto la richiesta del contribuente di corresponsione degli interessi anatocistici sulla somma versatagli dall'Amministrazione finanziaria a titolo di interessi, sulle somme precedentemente rimborsate; richiesta di ulteriori interessi avanzata in data successiva al pagamento, in tre rate, degli interessi dovuti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)