Sez. 5, Sentenza n. 7999 del 21/05/2003 (Rv. 563397 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE | Interessi anatocistici a favore del contribuente - Ammissibilità - Condizioni - Domanda specifica all'Amministrazione finanziaria successiva alla scadenza degli interessi scaduti - Necessità - Potere del giudice di liquidarli anche in difetto di domanda - Esclusione.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE
L'attribuzione in favore del contribuente degli interessi sugli interessi scaduti, conseguenti a rimborso di imposte indebitamente versate, da parte dell'Amministrazione finanziaria, secondo la previsione di cui all'art. 1283 cod. civ., postula una specifica domanda del creditore - contribuente, autonoma e distinta rispetto a quella rivolta al riconoscimento degli interessi principali, sicché essa non può essere disposta d'ufficio dal giudice (nella specie: la Commissione tributaria regionale in sede di ottemperanza) al quale sia stata richiesta la liquidazione del credito principale e dei relativi interessi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)