Sez. 2, Sentenza n. 42655 del 13/10/2015 Ud. (dep. 22/10/2015) Rv. 265128 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RIAPERTURA DELLE INDAGINI | Procedimento contro ignoti - Archiviazione - Autorizzazione del Gip alla riapertura delle indagini - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RIAPERTURA DELLE INDAGINI
Nel procedimento penale contro ignoti nel quale è stato emesso il decreto di archiviazione, non è richiesta, per la riapertura delle indagini, l'autorizzazione del Gip prevista dall'art. 414 cod.proc.pen. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che correttamente il P.M. avesse riaperto le indagini attraverso il "passaggio" del fascicolo da "ignoti" a "noti").
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 406 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 414 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)