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Sez. U, Sentenza n. 13040 del 28/03/2006 Cc. (dep. 12/04/2006) Rv. 233198 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RIAPERTURA DELLE INDAGINI | Procedimento contro ignoti - Autorizzazione del G.I.P. alla riapertura delle indagini dopo il provvedimento di archiviazione - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-03-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233198-01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RIAPERTURA DELLE INDAGINI

Nel procedimento contro ignoti non è richiesta l'autorizzazione del G.I.P. alla riapertura delle indagini dopo il provvedimento di archiviazione per essere rimasti sconosciuti gli autori del reato, in quanto il regime autorizzatorio prescritto dall'art. 414 cod. proc. pen. è diretto a garantire la posizione della persona già individuata e sottoposta ad indagini, mentre nel procedimento contro ignoti l'archiviazione ha la semplice funzione di legittimare il congelamento delle indagini, senza alcuna preclusione allo svolgimento di ulteriori, successive attività investigative, ricollegabili direttamente al principio dell'obbligatorietà dell'azione penale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 406 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 414 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)