Sez. 3, Sentenza n. 4544 del 11/10/1978 (Rv. 394219 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA - RILASCIO DELLA PROCURA ANCHE DOPO LA NOTIFICA DEL RICORSO, MA ANTERIORMENTE ALLA COSTITUZIONE DELLA PARTE RAPPRESENTATA - INAMMISSIBILITA - MANCANZA DI DATA NELLA PROCURA SIA NELL'ORIGINALE CHE NELLA COPIA NOTIFICATA - RIFERIMENTO AL SOLO RICORSO E NON ANCHE ALLA PROCURA DELL'ATTESTAZIONE DI CONFORMITA DELLA COPIA ALL'ORIGINALE DA PARTE DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA - RILASCIO DELLA PROCURA ANCHE DOPO LA NOTIFICA DEL RICORSO, MA ANTERIORMENTE ALLA COSTITUZIONE DELLA PARTE RAPPRESENTATA - INAMMISSIBILITA - MANCANZA DI DATA NELLA PROCURA SIA NELL'ORIGINALE CHE NELLA COPIA NOTIFICATA - RIFERIMENTO AL SOLO RICORSO E NON ANCHE ALLA PROCURA DELL'ATTESTAZIONE DI CONFORMITA DELLA COPIA ALL'ORIGINALE DA PARTE DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*
La disposizione dell'art 125, secondo comma, cod proc civ, che consente il rilascio della procura al difensore dell'attore anche dopo la notifica della citazione, purche anteriormente alla Costituzione della parte rappresentata, non e applicabile agli Atti d'impugnazione per i quali sia richiesta una procura speciale, come il ricorso per Cassazione, che dev'essere sottoscritto, a pena d'inammissibilita, da un avvocato munito di procura speciale. Da cio consegue che, quando la data non sia stata apposta alla procura scritta sull'originale del ricorso ne alla trascrizione della procura stessa sulla copia notificata, e l'attestazione dello ufficiale giudiziario di conformita della copia all'originale si riferisca solo al ricorso e non anche alla procura, manca la possibilita di accertare l'anteriorita della procura rispetto alla notificazione del ricorso, e quest'ultimo deve percio ritenersi inammissibile. (V 3737/77, mass n 387403).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 365
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)