Sez. 3, Sentenza n. 644 del 26/01/1980 (Rv. 404047 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE - CONFERIMENTO SUCCESSIVO ALLA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO - DISCIPLINA EX ART 125, SECONDO COMMA, COD PROC CIV - INAPPLICABILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE - CONFERIMENTO SUCCESSIVO ALLA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO - DISCIPLINA EX ART 125, SECONDO COMMA, COD PROC CIV - INAPPLICABILITA.*
La disposizione dell'art 125, secondo comma, cod proc civ, che consente il rilascio della procura al difensore anche dopo la notifica della citazione, purche anteriormente alla Costituzione della parte rappresentata, non e applicabile agli Atti d'impugnazione per i quali e richiesta una procura speciale, come il ricorso per Cassazione, che dev'essere sottoscritto, a pena d'inammissibilita, da un avvocato munito di tale procura, da conferirsi, pertanto, in data anteriore o coeva alla notificazione dell'atto. (Conf 3987/79, mass n 400457; (Conf 4544/78, mass n 394219; (Conf 3757/77, mass n 387403; (Conf 2815/77, mass n 386436).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 365
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)