Sez. 3, Sentenza n. 5372 del 05/04/2003 (Rv. 561924 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE | Esercizio del diritto - Rivendita del fondo prima del decorso di dieci anni - Nullità - Esclusione - Condizioni - Fondamento - Conseguenze.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE
La vendita del fondo acquistato con i benefici della legge 26 maggio 1965 n. 590, la quale abbia luogo prima del decorso di dieci anni dall'acquisto, non è nulla ma comporta unicamente la decadenza dai benefici previsti dalla legislazione in materia di formazione e arrotondamento della proprietà contadina. né assume rilievo, in contrario, la circostanza che la decadenza dai benefici sia prevista dal primo comma dell'art. 28 legge n. 590 del 1965 mentre il divieto di alienazione decennale risulta posto dal secondo comma del medesimo articolo, trovando essa fondamento anzitutto nell'intenzione del legislatore di precisare che, in tema di contratti agrari di cui alla detta legge n. 590 del 1965, le fattispecie che danno luogo a decadenza sono soltanto due: l'estinzione anticipata del mutuo e, appunto, la violazione del vincolo decennale di alienabilità.
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 28
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)