Sez. 3, Sentenza n. 2916 del 26/04/1986 (Rv. 445940 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - NECESSITÀ DEI FIGLI DEL LOCATORE - SPECIFICAZIONE IN CORSO DI CAUSA DELLA ESIGENZA DI UNO SOLO DEI FIGLI DEL LOCATORE - EMENDATIO LIBELLI.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - NECESSITÀ DEI FIGLI DEL LOCATORE - SPECIFICAZIONE IN CORSO DI CAUSA DELLA ESIGENZA DI UNO SOLO DEI FIGLI DEL LOCATORE - EMENDATIO LIBELLI.*
In tema di locazione di immobili urbani, e con riguardo alla domanda di rilascio proposta dal locatore per soddisfare "autonome esigenze di abitazione dei figli", la successiva specificazione in corso di causa di tali esigenze, nel senso della necessità abitativa di uno solo dei suddetti figli per prossimo matrimonio, integra un'ammissibile "emendatio libelli", in quanto lascia inalterati l'oggetto e gli essenziali termini della controversia, come introdotta con la suddetta domanda, idonea, nella sua formulazione iniziale, a soddisfare i requisiti di contenuto posti dall'art. 414 nn. 3 e 4 cod. proc. civ.. (V 1421/82, mass n 419250).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)