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Sez. 3, Sentenza n. 1421 del 06/03/1982 (Rv. 419250 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - IN GENERE - LOCAZIONE RELATIVA AD IMMOBILE ADIBITO AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - RIDUZIONE DELLA ORIGINARIA SITUAZIONE DI NECESSITÀ - DOMANDA NUOVA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419250-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - IN GENERE - LOCAZIONE RELATIVA AD IMMOBILE ADIBITO AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - RIDUZIONE DELLA ORIGINARIA SITUAZIONE DI NECESSITÀ - DOMANDA NUOVA - ESCLUSIONE.*

In tema di cessazione della proroga legale di un contratto di locazione afferente ad immobile ad uso non abitativo, non costituisce domanda nuova per mutamento della causa petendi una modifica della originariamente denunciata situazione necessitante che comporti soltanto una riduzione del contenuto della domanda originaria. (nella specie, il locatore il quale aveva richiesto il rilascio di un locale per esercitarvi la propria attività di sarto e la vendita delle confezioni, avendo il primo giudice disatteso la domanda sulla considerazione che l'immobile richiesto era insufficiente allo scopo, aveva limitato, nel giudizio d'appello, la prospettazione della necessità alla sola attività di vendita delle confezioni). (Conf 611/81, mass n 411099).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)