diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 1252 del 09/05/1973 (Rv. 363825 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE - ALLA PA - PRESSO L'AMMINISTRAZIONE DIRETTAMENTE INTERESSATA ANZICHE PRESSO L'AVVOCATURA DISTRETTUALE - INEFFICACIA - GIUDIZI DINANZI AI PRETORI E CONCILIATORI - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1973-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363825-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE - ALLA PA - PRESSO L'AMMINISTRAZIONE DIRETTAMENTE INTERESSATA ANZICHE PRESSO L'AVVOCATURA DISTRETTUALE - INEFFICACIA - GIUDIZI DINANZI AI PRETORI E CONCILIATORI - APPLICABILITA.*

La notificazione della sentenza eseguita direttamente presso l' amministrazione statale parte in causa, invece che presso l' Avvocatura distrettuale dello stato del luogo in cui ha Sede l' autorita giudiziaria che ha pronunciato la sentenza stessa, non e idonea a far decorrere il termine breve di cui all'art 325 cod proc civ per proporre impugnazione. Il principio trova applicazione anche in relazione alle sentenze pronunciate dal pretore o dal conciliatore, in quanto la norma contenuta nell'art 12 del tu 30 ottobre 1933, n 1611 - secondo cui, per i giudizi innanzi ai pretori e ai conciliatori, anche in Sede di opposizione ad ingiunzione, come per quelli innanzi alle giurisdizioni amministrative speciali od innanzi agli arbitri, le notificazioni dovevano essere fatte direttamente presso la pubblica amministrazione - e stata abrogata dall'art 2 della legge 25 marzo 1958, n 260.*

Riferimenti normativi: Legge 30/10/1933 num. 1611 art. 12, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Legge 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST., Legge 25/03/1958 num. 260 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)