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Sez. 3, Sentenza n. 3706 del 20/06/1985 (Rv. 441285 - 01)

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - DIRITTO DI RIPRESA - NUOVA DISCIPLINA EX ART. 42 DELLA LEGGE N. 203 DEL 1982 - APPLICABILITÀ AI GIUDIZI IN CORSO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441285-01

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - DIRITTO DI RIPRESA - NUOVA DISCIPLINA EX ART. 42 DELLA LEGGE N. 203 DEL 1982 - APPLICABILITÀ AI GIUDIZI IN CORSO - ESCLUSIONE.*

Con riguardo al cosiddetto diritto di ripresa del concedente di fondo rustico, la nuova disciplina introdotta dall'art. 42 della legge 3 maggio 1982 n. 203 non trova applicazione, in forza della eccezione espressamente contenuta nella disposizione transitoria di cui al primo comma del successivo art. 53, nelle controversie promosse prima dell'entrata in vigore della citata legge, ancorché non sia intervenuta una sentenza esecutiva, con la conseguenza che, in tali controversie, continua ad essere operante la precedente normativa (d.l.C.P.S. 1 aprile 1947 n. 273 e successive modificazioni). (V 6345/84, mass n 437943; (V 4496/84, mass n 436396; (V 3253/84, mass n 435296).*

Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/04/1947 num. 273 art. 1 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 42 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 53

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)