Sez. L, Sentenza n. 8125 del 05/11/1987 (Rv. 455778 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - "JUS VARIANDI" - LIMITI EX ART. 2103 COD. CIV. - PATTI CONTRARI - NULLITÀ - ESTENSIONE - PATTI IN DEROGA AL PRINCIPIO DELL'INTANGIBILITÀ DELLA RETRIBUZIONE - INCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA ALLA REVOCA DI UN EMOLUMENTO AGGIUNTIVO DELLA RETRIBUZIONE, DENOMINATO RIMBORSO SPESE FORFETTARIO, A SEGUITO DEL MUTAMENTO DI SEDE DI LAVORO DECISO SU ESPRESSA DOMANDA DEL LAVORATORE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - "JUS VARIANDI" - LIMITI EX ART. 2103 COD. CIV. - PATTI CONTRARI - NULLITÀ - ESTENSIONE - PATTI IN DEROGA AL PRINCIPIO DELL'INTANGIBILITÀ DELLA RETRIBUZIONE - INCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA ALLA REVOCA DI UN EMOLUMENTO AGGIUNTIVO DELLA RETRIBUZIONE, DENOMINATO RIMBORSO SPESE FORFETTARIO, A SEGUITO DEL MUTAMENTO DI SEDE DI LAVORO DECISO SU ESPRESSA DOMANDA DEL LAVORATORE.*
Il disposto dell'art. 2103 cod. civ. - che pone un limite allo jus variandi del datore di lavoro offrendo al lavoratore una tutela contro i provvedimenti unilaterali di quest'ultimo - sancisce in particolare la nullità di ogni patto contrario, al fine di eliminare ogni possibilità di elusione del divieto di variazione in pejus delle mansioni del lavoratore e della regolamentazione legale del trasferimento. Tale sanzione di nullità impedisce quindi che con l'adesione del lavoratore interessato dal provvedimento unilaterale del datore di lavoro possa derogarsi al rigido meccanismo di tutela approntato dall'art. 2103, anche per quanto riguarda il principio dell'intangibilità della retribuzione. (nella specie la suprema Corte ha cassato la pronuncia del giudice del merito che aveva respinto la domanda di un lavoratore diretta a conservare un emolumento aggiuntivo della retribuzione, denominato rimborso spese forfettario, ritenendo che non fosse applicabile il principio dell'intangibilità della retribuzione, desumibile dallo art. 2103 cod. civ., perché la revoca dell'emolumento suddetto era conseguente al mutamento di Sede di lavoro decisa a seguito di espressa domanda del lavoratore medesimo). (V 4262/87, mass n 433012).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)