diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 3640 del 17/04/1996 (Rv. 497115 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE | "Ius variandi" - Limiti posti dall'art. 2103 cod. civ. - Operatività solo nell'ambito dello stesso rapporto di lavoro - Dimissioni del lavoratore ai fini di concordata riassunzione in categoria inferiore - Frode alla legge - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497115-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE

L'art. 2103 cod. civ. pone un limite allo "ius variandi" nell'ambito del rapporto di lavoro in corso, offrendo al lavoratore una tutela contro i provvedimenti unilaterali di quest'ultimo, ma non impedisce la risoluzione del rapporto di lavoro in atto e la costituzione di uno nuovo a condizioni diverse. Non può quindi ravvisarsi la frode alla legge nel caso in cui un lavoratore rassegni le dimissioni al fine della sua concordata riassunzione per lo svolgimento di mansioni di una qualifica inferiore. (Fattispecie relativa alla posizione del direttore della sede centrale di una cassa rurale, riassunto come funzionario con minori responsabilità dopo che gli era stato contestato di avere indebitamente consentito ad un cliente un notevolissimo superamento dei prefissati limiti di fido).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13, Cod. Civ. art. 1344

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)