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Sez. 2, Sentenza n. 945 del 17/04/1970 Ud. (dep. 17/03/1971) Rv. 117185 - 01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI)- INDULTO - IN GENERE - OMESSA APPLICAZIONE NEL GIUDIZIO DI COGNIZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - IN AMMISSIBILITA - APPLICABILITA IN SEDE DI ESECUZIONE.*
Stato
decisa il 1970-04-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/117185-01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI)- INDULTO - IN GENERE - OMESSA APPLICAZIONE NEL GIUDIZIO DI COGNIZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - IN AMMISSIBILITA - APPLICABILITA IN SEDE DI ESECUZIONE.*

La mancata pronuncia da parte del giudice di cognizione in ordine alla applicazione di un indulto non puo costituire una causa di nullita della sentenza e, correlativamente, motivo di ricorso per Cassazione, potendo alla applicazione dell'indulto, se e in quanto spetti, procedersi in Sede di esecuzione da parte del giudice competente. (Conf 111505, 109934, anno 1969, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 174 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524, Cod. Proc. Pen. art. 193, Cod. Proc. Pen. art. 593

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)