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Sez. 2, Sentenza n. 9201 del 04/02/1983 Ud. (dep. 08/11/1983) Rv. 161005 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - INTERESSE AL RICORSO - MANCATA APPLICAZIONE DELL'INDULTO - INTERESSE DELL'IMPUTATO A RICORRERE - ESCLUSIONE - LIMITE.*
Stato
decisa il 1983-02-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/161005-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - INTERESSE AL RICORSO - MANCATA APPLICAZIONE DELL'INDULTO - INTERESSE DELL'IMPUTATO A RICORRERE - ESCLUSIONE - LIMITE.*

Nel caso di mancata applicazione dell'indulto in Sede di cognizione l'imputato non ha interesse a ricorrere per Cassazione, potendo ottenere la relativa declaratoria in Sede esecutiva, a meno che il giudice di appello, investito anche "ex officio" della questione, non abbia espressamente negato l'applicazione del beneficio. (Conf mass n 117185; (Conf mass n 109641).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 526

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)