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Sez. 3, Sentenza n. 3447 del 21/10/1969 (Rv. 343551 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - SOMME DI DANARO E BENI MOBILI - CALCOLO - RIFERIMENTO ALLA RICHIESTA DELLE PARTI - ECCEZIONE DEL CONVENUTO SULL'ESISTENZA O VALIDITA DEL RAPPORTO - SPOSTAMENTO DELLA COMPETENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1969-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/343551-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - SOMME DI DANARO E BENI MOBILI - CALCOLO - RIFERIMENTO ALLA RICHIESTA DELLE PARTI - ECCEZIONE DEL CONVENUTO SULL'ESISTENZA O VALIDITA DEL RAPPORTO - SPOSTAMENTO DELLA COMPETENZA - CONDIZIONI.*

Ai fini della Competenza per valore nelle cause per pagamento di somma di danaro deve aversi riguardo a quanto in concreto e richiesto dalle parti e non all'oggetto dell'accertamento che il giudice deve compiere, quale antecedente logico, per decidere del fondamento della domanda pertanto l'eccezione del convenuto in ordine all'esistenza o validita del rapporto contrattuale, sul quale e basata la domanda, comporta lo spostamento della Competenza in dipendenza del maggior valore dell'intero rapporto, rispetto al valore della domanda, solo nel caso in cui l'eccezione sia stata proposta, non come mezzo di difesa, ma al fine di ampliare i limiti della lite, onde ottenere, con efficacia di giudicato, la decisione in ordine all'oggetto dell'eccezione. (Conf 1092-68 massima n 332552).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)