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Sez. 2, Sentenza n. 1092 del 10/04/1968 (Rv. 332552 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - SOMME DI DANARO E BENI MOBILI - DETERMINAZIONE DEL VALORE - CRITERI - RIFERIMENTO ALLE DOMANDE DELLE PARTI - ECCEZIONE DEL CONVENUTO SULL'ESISTENZA O LA VALIDITA DEL RAPPORTO - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1968-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/332552-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - SOMME DI DANARO E BENI MOBILI - DETERMINAZIONE DEL VALORE - CRITERI - RIFERIMENTO ALLE DOMANDE DELLE PARTI - ECCEZIONE DEL CONVENUTO SULL'ESISTENZA O LA VALIDITA DEL RAPPORTO - RILEVANZA.*

Ai fini della Competenza per valore, nelle cause di pagamento di somma di danaro, da determinarsi ai sensi dell'art. 14 cod.proc.civ., deve aversi riguardo a quanto in concreto e richiesto dalle parti, e non all'oggetto dell'accertamento che il giudice deve compiere, quale antecedente logico, per decidere del fondamento della domanda. Pertanto, l'eccezione del convenuto circa l'esistenza o la validita del rapporto sul quale e basata la domanda comporta lo spostamento della Competenza a causa del maggior valore dell'intero rapporto, solo nel caso in cui l'eccezione sia stata proposta, non come mero mezzo di difesa, ma al fine di ampliare i limiti della lite, onde ottenere, con efficacia di giudicato, la decisione anche sull'oggetto dell'eccezione. Se, invece, l'eccezione del convenuto tende unicamente a far rigettare la domanda, essa non puo operare spostamento della Competenza. (V. 2313-65 2160-63 1968-61).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)