Sez. 2, Sentenza n. 3164 del 26/10/1974 (Rv. 371651 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL RAPPORTO E DELL'AZIONE - POTERE DEL GIUDICE - LIMITI - DEFINIZIONE DELLE PARTI - IRRILEVANZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL RAPPORTO E DELL'AZIONE - POTERE DEL GIUDICE - LIMITI - DEFINIZIONE DELLE PARTI - IRRILEVANZA.*
La qualificazione giuridica dei rapporti e delle azioni e compito del giudice, il quale, sebbene sia soggetto all'iniziativa delle parti per quanto concerne la prospettazione dei fatti di causa, ha tuttavia il potere-dovere di inquadrare i fatti stessi nelle categorie giuridiche corrispondenti, senza essere vincolato dalle definizioni e valutazioni formulate al riguardo dalle parti.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 99
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)