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Sez. 2, Sentenza n. 3164 del 26/10/1974 (Rv. 371651 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL RAPPORTO E DELL'AZIONE - POTERE DEL GIUDICE - LIMITI - DEFINIZIONE DELLE PARTI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1974-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/371651-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL RAPPORTO E DELL'AZIONE - POTERE DEL GIUDICE - LIMITI - DEFINIZIONE DELLE PARTI - IRRILEVANZA.*

La qualificazione giuridica dei rapporti e delle azioni e compito del giudice, il quale, sebbene sia soggetto all'iniziativa delle parti per quanto concerne la prospettazione dei fatti di causa, ha tuttavia il potere-dovere di inquadrare i fatti stessi nelle categorie giuridiche corrispondenti, senza essere vincolato dalle definizioni e valutazioni formulate al riguardo dalle parti.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 99

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)