Sez. 2, Sentenza n. 248 del 26/01/1976 (Rv. 378904 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO - ERRATA INTERPRETAZIONE DELLA DOMANDA - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO - ERRATA INTERPRETAZIONE DELLA DOMANDA - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*
L'interpretazione della domanda e compito riservato al giudice del merito ed e insindacabile in Sede di legittimita, quando non si denunci un vizio della motivazione della sentenza e non si faccia questione di errore in procedendo. E, pertanto, inammissibile il ricorso per Cassazione, proposto esclusivamente per violazione di norme di diritto (art 360 n 3 cpc), sull'assunto che i giudici di appello, dando alla domanda una qualificazione giuridica diversa da quella accolta in primo grado, abbiano errato nell'interpretazione dell'atto introduttivo. (V 2373/75, mass n 376230; (V 3164/74, mass n 371651; (V 1545/72, mass n 358248; (V 993/70, mass n 346486; (V 2308/67, mass n 329524).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)