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Sez. 4, Sentenza n. 6515 del 08/01/2026 Ud. (dep. 17/02/2026) Rv. 289484-02

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL | Accertamento dello stato di ebbrezza mediante prelievo ematico - Esecuzione di due prove successive - Necessità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2026-01-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289484-02

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL

In tema di guida in stato di ebbrezza, l'accertamento del tasso alcolemico mediante prelievo ematico non richiede l'esecuzione di due prove successive, prescritte dall'art. 379 reg. esec. cod. strada solo per l'accertamento a mezzo etilometro, essendo sufficiente un'unica misurazione, purché eseguita secondo un metodo scientificamente corretto.

Cod. Strada art. 589 com. 2, Cod. Strada art. 186 CORTE COST., DPR 16/12/1992 num. 495 art. 379

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)