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Sez. 4, Sentenza n. 20376 del 15/04/2025 Ud. (dep. 03/06/2025) Rv. 288301-01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL | Ricovero del conducente presso una struttura sanitaria per finalità terapeutiche - Prelievo ematico ad iniziativa del personale sanitario - Accertamento dello stato di ebbrezza alcolica - Avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2025-04-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288301-01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL

In tema di guida in stato di ebbrezza, non sussiste l'obbligo del previo avviso al conducente coinvolto in un incidente stradale di farsi assistere da un difensore di fiducia ex artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., nel caso in cui il prelievo ematico sia effettuato ad iniziativa del personale medico, nell'ambito di un protocollo attivato per fini terapeutici in occasione del ricovero presso una struttura sanitaria e non sia autonomamente richiesto dalla polizia giudiziaria a norma dell'art. 186, comma 5, cod. strada.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 356, Cod. Strada art. 186 CORTE COST., Cod. Strada art. 186 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 354, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 114

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)