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Sez. L, Sentenza n. 7386 del 04/07/1991 (Rv. 472931 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Associazioni sindacali - Sindacati (postcorporativi) - Attività sindacale - Trasferimento | Dirigente della rappresentanza aziendale - Previo nulla osta dell'organizzazione di appartenenza - Trasferimento da una ad altra unità produttiva - Legittimità - Nozione di unità produttiva - Individuazione contrattuale nel complesso delle dipendenze comunque denominate operanti nell'ambito dello stesso comune - Idoneità.
Stato
decisa il 1991-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472931-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Associazioni sindacali - Sindacati (postcorporativi) - Attività sindacale - Trasferimento

Il nulla osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza, richiesto dall'art. 22 della legge n. 300 del 1970 per il trasferimento del dirigente della rappresentanza sindacale aziendale, occorre solo per lo spostamento del medesimo da una ad altra unità produttiva, la cui nozione deve intendersi unitariamente ogni qual volta sia richiamata dallo Statuto dei Lavoratori e si identifica in ogni articolazione autonoma dell'impresa o dell'azienda funzionalmente idonea ad espletare in tutto o in parte l'attività di produzione di beni o servizi dell'impresa della quale costituisce elemento organizzativo; di tale nozione rappresenta legittima esplicazione la contrattazione collettiva (nella specie, art. 9 della convenzione del 18 giugno 1970 per i diritti e le relazioni sindacali presso le aziende di credito e finanziarie) che individua l'unità produttiva nel complesso delle dipendenze comunque denominate (sedi, filiali, succursali, agenzie, uffici) operanti nell'ambito dello stesso comune.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 19 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)