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Sez. L, Sentenza n. 5483 del 18/05/1995 (Rv. 492336 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE | Trasferimento di singole unità produttive - Equipollenza - Condizioni - Conseguenze - Fattispecie relative alla cessione di un magazzino di impresa industriale.
Stato
decisa il 1995-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492336-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE

La disciplina di cui all'art. 2112 cod. civ. può trovare applicazione anche nel caso di trasferimento non già dell'intera azienda, ma anche di singole unità produttive della stessa, e cioè di quelle autonome articolazioni aziendali, funzionalmente idonee ad espletare in tutto od in parte l'attività di produzione di beni o servizi dell'impresa, della quale costituiscono elementi organizzativi; in tal caso gli effetti di detta normativa restano circoscritti ai lavoratori addetti al settore ceduto. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva ritenuto l'applicabilità dell'art. 2112 cod. civ. alla cessione di un magazzino di un'impresa industriale, in relazione all'alto numero dei dipendenti ad esso addetti, all'attività di stoccaggio e di movimentazione dei prodotti ivi svolta, alla complessa e sofisticata struttura utilizzata per pervenire alla massima efficienza del servizio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)