Sez. L, Sentenza n. 3514 del 04/04/1998 (Rv. 514245 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA - IN GENERE | Esecuzioni basate su provvedimenti del giudice del lavoro - Opposizione all'esecuzione - Competenza del medesimo giudice - Sussistenza - Limiti.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA - IN GENERE
Ai sensi degli artt. 615 e 618 bis cod. proc. civ. nelle esecuzioni forzate promosse in base a provvedimenti giurisdizionali emessi dal giudice del lavoro, le opposizioni alla esecuzione rientrano nella competenza per materia del Pretore in funzione di giudice del lavoro in considerazione dell'origine del credito e della natura della relativa causa, restando salva la competenza del giudice dell'esecuzione soltanto nella prima fase del processo qualora l'opposizione sia proposta dopo l'inizio dell'esecuzione forzata e in ricorso a quel giudice.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)