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Sez. L, Sentenza n. 11065 del 10/06/2004 (Rv. 573538 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA - IN GENERE | Esecuzioni basate su provvedimenti del giudice del lavoro - Opposizione all'esecuzione - Competenza dello stesso giudice - Limiti - Prima fase del processo - Opposizione proposta dopo l'inizio della esecuzione forzata e in ricorso al giudice della esecuzione - Competenza dello stesso - Sussistenza - Richiesta di sospensione della esecuzione nella prima fase del processo - Applicabilità dell'art. 618 cod. proc.civ. - Previsione di un termine ordinatorio di comparizione - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573538-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA - IN GENERE

Ai sensi degli artt. 615 e 618 bis cod. proc. civ., nelle Esecuzioni forzate promosse in base a provvedimenti giurisdizionali emessi dal giudice del lavoro, le opposizioni alla esecuzione rientrano nella competenza per materia dello stesso giudice, in considerazione dell'origine del credito e della natura della relativa causa. Resta peraltro salva la competenza del giudice dell'esecuzione nella prima fase del processo, qualora l'opposizione sia proposta dopo l'inizio dell'esecuzione forzata e in ricorso a quel giudice. Ne consegue che in tale ipotesi non trova applicazione la disposizione dell'art. 415 cod. proc. civ., ma quella dell'art. 168 del codice di rito, che non prevede un termine dilatorio di comparizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)