Sez. 3, Sentenza n. 11430 del 09/07/1999 Ud. (dep. 07/10/1999) Rv. 214994 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Decorso del termine - Tempus commissi delicti - Accertamento - Presuntivo - Legittimità - Limiti - Fattispecie - Agevolazione colposa di violazione di sigilli.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE
In tema di prescrizione, l'epoca di consumazione del reato può essere desunta anche da indizi gravi, precisi e concordanti e da nozioni di comune esperienza. Pertanto in tema di violazioni di sigilli e di agevolazione colposa, può ritenersi in virtù di considerazioni logiche (l'inosservanza dei doveri imposti avviene a distanza di qualche tempo), di fatti notori (sospensione dell'attività edilizia durante il periodico natalizio), di massime di esperienza (l'accertamento viene effettuato tempestivamente a seguito, per lo più, di denuncia anonima) che il momento consumativo del delitto coincida con quello dell'accertamento, salva l'esistenza di ipotesi anomale e particolari da provare rigorosamente, che intaccano la detta presunzione rendendo almeno dubbia l'epoca di commissione dei fatti. (Fattispecie di agevolazione colposa in cui i sigilli erano stati apposti il 4 dicembre e la violazione era stata accertata il successivo 19 gennaio).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 158 CORTE COST., Cod. Pen. art. 349 CORTE COST., Cod. Pen. art. 350
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)