Sez. 2, Sentenza n. 2602 del 22/02/2001 (Rv. 544060 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - IN GENERE | Ammissione dei mezzi istruttori dedotti dalle parti - Obbligo del giudice - Insussistenza - Ammissibilità e rilevanza dei medesimi - Potere - dovere di valutazione da parte del giudice di appello - Giudizio relativo - Desunzione per implicito dal complesso della motivazione - Sufficienza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - IN GENERE
La disposizione dell'art. 345 cod. proc. civ. - testo anteriore alla modifica di cui alla legge 26 novembre 1990 n. 353 - conferiva al giudice il potere - dovere di valutare l'ammissibilità e la rilevanza della nuova attività istruttoria in appello. Il relativo giudizio, al pari di quello, anche se negativo, sulla sufficienza delle prove assunte in primo grado per la decisione della causa nel merito, non doveva essere necessariamente espresso potendo desumersi per implicito dal complesso della motivazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 26/11/1990 num. 353 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)