diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1113 del 29/01/1993 (Rv. 480540 - 01)

Impugnazioni civili - Appello - Prove - In genere | Mezzi istruttori dedotti dalle parti - Ammissione - Obbligo - Sussistenza - Esclusione - Ammissibilità e rilevanza - Accertamento - Necessità - Valutazione implicita - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1993-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480540-01

Impugnazioni civili - Appello - Prove - In genere

Il giudice di appello non ha l'obbligo di ammettere i mezzi istruttori dedotti dalle parti, ma ha il potere dovere di valutarne l'ammissibilità e la rilevanza ed il relativo giudizio - come quello sulla sufficienza delle prove assunte in primo grado a decidere la causa nel merito - non deve essere necessariamente espresso, potendo desumersi per implicito dal complesso della motivazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 356, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)