Sez. 1 - , Ordinanza n. 18153 del 31/08/2020 (Rv. 658879 - 01)
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Intermediazione finanziaria – Intermediario - Obblighi di informazione attiva – Sussistenza – Investitore aduso ad operazioni finanziarie a rischio elevato – Irrilevanza – Fondamento.
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE
In tema d'intermediazione finanziaria, l'intermediario non è esonerato, pure in presenza di un investitore aduso ad operazioni finnaziarie a rischio elevato che risultino dalla sua condotta pregressa, dall'assolvimento degli obblighi informativi previsti dal d.lgs. n. 58 del 1998 e dalle relative prescrizioni di cui al regolamento Consob n. 11522 del 1998 e successive modificazioni, permanendo in ogni caso il suo obbligo di offrire la piena informazione circa la natura, il rendimento ed ogni altra caratteristica del titolo.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 21, Cod. Civ. art. 1218
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)