diritto.io

Sez. 1 - , Sentenza n. 9460 del 22/05/2020 (Rv. 657682 - 01)

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Investimento fuori sede - Sollecitazione tramite promotore finanziario - Obblighi dell’intermediario - Consegna del prospetto informativo - Sufficienza - Esclusione - Illustrazione del prodotto - Necessità.
Stato
decisa il 2020-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657682-01

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE

in tema di intermediazione finanziaria, nel vigore dell'art. 36 del Regolamento Consob n. 11522 del 1998, in caso di collocamento fuori sede tramite promotori degli strumenti e degli altri prodotti finanziari, la consegna del prospetto informativo redatto dall'emittente e degli altri documenti informativi è adempimento necessario, ma non sufficiente, per soddisfare l'obbligo informativo gravante sull'intermediario, come evidenziato dalla previsione degli ulteriori oneri d'informazione previsti al comma 1, lett. b) e c), della detta disposizione, dovendo quest'ultimo operare in modo che i clienti siano sempre adeguatamente informati sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento, con particolare riguardo ai relativi costi e rischi patrimoniali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1336, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 1 com. 5, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 21, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 94

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)