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Sez. L, Sentenza n. 6600 del 20/05/2000 (Rv. 536737 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA | Accertamento - Criteri.
Stato
decisa il 2000-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536737-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA

Per il disposto dell'art. 2103 cod. civ., nel testo novellato dall'art. 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il prestatore di lavoro subordinato ha diritto all'inquadramento nella qualifica superiore solo se corrispondente alle mansioni in concreto ed effettivamente svolte, indipendentemente dalla qualifica attribuitagli dall'imprenditore o da una qualsiasi formale attribuzione di tale qualifica. La qualifica superiore, richiesta ex art. 2103 cod. civ., comporta un accertamento in fatto delle attività concretamente svolte dal lavoratore ed inquadrabili in tale qualifica.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)