Sez. L, Sentenza n. 54 del 11/01/1990 (Rv. 464764 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE - ACCERTAMENTO - CRITERI - INSINDACABILITÀ - LIMITI - FATTISPECIE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE - ACCERTAMENTO - CRITERI - INSINDACABILITÀ - LIMITI - FATTISPECIE.*
Nel procedimento logico giuridico diretto alla Determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. L'accertamento della natura delle mansioni concretamente svolte dal dipendente, ai fini dell'inquadramento del medesimo in una determinata categoria di lavoratori, costituisce giudizio di fatto riservato al giudice del merito ed insindacabile in Sede di legittimità, se sorretto da logica ed adeguata motivazione. (nella specie, l'impugnata sentenza - cassata dalla S.C. - aveva omesso sia il raffronto fra le mansioni delle categorie B2, rivestita dal lavoratore, e B1, rivendicata dal medesimo, quali definite dall'art. 17 del C.C.n.L. per i dipendenti dell'ENEL del 1979, sia l'esame delle mansioni di fatto svolte dal dipendente). (V 1929/88, mass n 457828; (V 7164/86, mass n 449240).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)