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Sez. 1, Sentenza n. 7959 del 17/07/1991 (Rv. 473198 - 01)

Tributi (In generale) - Contenzioso tributario (Disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - In genere | Struttura del processo - Impugnazione di specifici provvedimenti dell'amministrazione - Giudizio sulla loro legittimità formale e sostanziale - Necessità - Indagine sul rapporto d'imposta - Ammissibilità - Limiti - Ampliamento del "thema decidendum" - Preclusione.
Stato
decisa il 1991-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473198-01

Tributi (In generale) - Contenzioso tributario (Disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - In genere

Nella disciplina del contenzioso tributario di cui al d.P.R. n. 636 del 1972, il processo è strutturato come impugnazione di specifici provvedimenti dell'Amministrazione ed il giudizio concerne la legittimità formale e sostanziale di tali atti, sicché l'indagine sul rapporto di imposta resta consentita nei limiti di cui si debba accertare la ricorrenza dei presupposti della pretesa fiscale assunti a fondamento degli atti medesimi, rimanendo precluso sia all'Amministrazione di ampliare il "thema decidendum" al di là dei fatti specificati nell'avviso notificato al contribuente, sia al giudice tributario di valutare la fondatezza del ricorso sulla base di fatti diversi da questi.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)