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Sez. 6, Sentenza n. 10646 del 11/02/2009 Ud. (dep. 10/03/2009) Rv. 242921 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE | Incensuratezza dell'imputato - Normativa introdotta dall'art. 1 della L. n. 125 del 2008 - Applicabilità ai reati commessi anteriormente alla sua entrata in vigore - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-02-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/242921-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE

Il limite alla concessione delle circostanze attenuanti generiche introdotto nella nuova disposizione di cui all'art. 62-bis, comma terzo, cod. pen., a seguito dell'art. 1 lett. f-bis L. 24 luglio 2008, n. 125, secondo cui " l'assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non può essere, per ciò solo, posta a fondamento della concessione delle circostanze di cui al primo comma", non è applicabile ai reati commessi in epoca anteriore alla sua entrata in vigore.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Legge 24/07/2008 num. 125 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 23/05/2008 num. 92 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)