Sez. 5, Sentenza n. 13072 del 28/02/2014 Ud. (dep. 20/03/2014) Rv. 260576 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE | Normativa introdotta dall'art. 1 della legge n. 125 del 2008 - Applicabilità ai reati commessi anteriormente alla sua entrata in vigore - Esclusione.
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE
La previsione di cui all'art. all'art. 62 bis, comma terzo, cod. pen. (introdotta dall'art. 1 lett. f-bis della legge n. 125 del 2008) - per la quale l'assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non può essere per ciò solo, posta a fondamento della concessione delle attenuanti generiche - non è applicabile ai reati commessi anteriormente alla sua entrata in vigore, trattandosi di disposizione aggravatrice del trattamento sanzionatorio.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Decreto Legge 23/05/2008 num. 92 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/07/2008 num. 125 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)