Sez. 2, Sentenza n. 2422 del 25/09/1964 (Rv. 303643 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RIASSUNZIONE - FASE PROCESSUALE - IRREGOLARITA DELLA RIASSUNZIONE - NULLITA - MANCATA ECCEZIONE DI PARTE - SANATORIA - GIUDIZIO CON PLURALITA DI PARTI - DECLARATORIA DELLA NULLITA - EFFICACIA PARZIALE - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RIASSUNZIONE - FASE PROCESSUALE - IRREGOLARITA DELLA RIASSUNZIONE - NULLITA - MANCATA ECCEZIONE DI PARTE - SANATORIA - GIUDIZIO CON PLURALITA DI PARTI - DECLARATORIA DELLA NULLITA - EFFICACIA PARZIALE - ESCLUSIONE.*
Il processo interrotto deve riprendere il suo corso in quella stessa fase processuale in cui era pervenuto prima del provvedimento ordinatorio, e cioe davanti al giudice istruttore o davanti al collegio, secondo che l'interruzione si sia verificata prima o dopo la rimessione della causa al collegio. La correlativa irregolarita della riassunzione da luogo a nullita non rilevabile d'ufficio, che e sanata a seguito della mancata eccezione di parte. Se invece la parte citata in riassunzione si costituisce ed eccepisce tempestivamente ex art 157 cod proc civ la sanatoria resta esclusa, e va dichiarata la nullita. Tale dichiarazione di nullita, nel caso di riassunzione irritualmente effettuata presso l'istruttore, anziche presso il collegio, cui le parti sono state rimesse per la decisione della sollevata eccezione, va emessa dal collegio medesimo. Ne, di fronte ad una pluralita di convenuti la pronunzia di nullita deve essere limitata nei confronti della sola parte comparsa che ha formulato l'eccezione. Simile ipotesi di separazione che si risolverebbe in una aberrante Estinzione 'parzialè del processo, non e prevista da alcuna disposizione, mentre non essendosi costituiti tutti i convenuti, resta escluso che l'atto abbia raggiunto il suo scopo. (sulla prima parte Conf 1132-63' 1305-62' 2046-61' 357-60' 1664-61' 2554-59' 2544-59' sulla sanabilita 1181-62' 1804-61' 3366-58' 704-62' 1664-61' sulla pluralita di parti V per riferimento 756-61' sui poteri del collegio investito dell'istruttore V 295-63).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)