Sez. 2, Sentenza n. 2372 del 13/06/1975 (Rv. 376227 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE - CANCELLAZIONE DELLA CAUSA DAL RUOLO - ORDINE DEL COLLEGIO - RIASSUNZIONE DAVANTI AL GIUDICE ISTRUTTORE - NULLITA - INSUSSISTENZA - CONSEGUENZE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE - CANCELLAZIONE DELLA CAUSA DAL RUOLO - ORDINE DEL COLLEGIO - RIASSUNZIONE DAVANTI AL GIUDICE ISTRUTTORE - NULLITA - INSUSSISTENZA - CONSEGUENZE.*
Nel caso di cancellazione della causa dal ruolo ordinata dal collegio, non e nulla la riassunzione del processo davanti al giudice istruttore, - poiche la distinzione tra giudice istruttore e collegio attiene alla ripartizione interna di funzioni tra organi appartenenti allo stesso ufficio giudiziario -.Nell'ipotesi, e compito dell'istruttore rimettere la causa al collegio per i provvedimenti di sua Competenza e l'atto di riassunzione consegue il suo scopo, nonostante l'irregolarita. (V 3162/72, mass n 360950; 1166/69, mass n 339747; (V 1430/66, mass n 322841; 2422/64, mass n 303643; 299/63; 1181/62).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)