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Sez. 3, Sentenza n. 10673 del 11/11/1996 Ud. (dep. 10/12/1996) Rv. 206480 - 01

REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - CONTRAVVENZIONI - MALTRATTAMENTI DI ANIMALI | Legge sulla caccia - Espressa previsione di esercizio venatorio con uso di richiami vivi - Liceità - Condizioni: insussistenza di ipotesi integranti il reato ex art. 727 cod. pen.
Stato
decisa il 1996-11-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206480-01

REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - CONTRAVVENZIONI - MALTRATTAMENTI DI ANIMALI

In tema di maltrattamento di animali, l'art. 4 della legge sulla caccia (legge 11 febbraio 1992, n. 157) prevede espressamente l'esercizio venatorio con l'uso di richiami vivi, ma esso deve ritenersi lecito sempre che non costituisca, a mente dell'art. 727 cod. pen. - come modificato dalla legge 22 novembre 1993, n. 473 - ipotesi di crudeltà, fatica eccessiva, ingiustificata tortura o non determini condizioni per l'animale incompatibili con la propria natura, tenuto conto anche delle sue caratteristiche etologiche. I comportamenti vietati, indicati nell'art. 21 lett. r) citata legge n. 157 del 1992, hanno, dunque, carattere esemplificativo e non esauriscono le condotte illecite integranti gli estremi del reato previsto dall'art. 727 cod. pen.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 727 CORTE COST., Legge 11/02/1992 num. 157 art. 4, Legge 11/02/1992 num. 157 art. 21 lett. R, Legge 22/11/1993 num. 473

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)