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Sez. L, Sentenza n. 2697 del 19/04/1983 (Rv. 427594 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PROMOZIONI E CONCORSI - DIRITTO ALLA QUALIFICA SUPERIORE PER AVVENUTO SVOLGIMENTO DELLE CORRISPONDENTI MANSIONI - DISCIPLINA EX ART. 2103 CODICE CIVILE - INAPPLICABILITÀ - DISCIPLINA EX ART. 18 ALLEGATO A DEL R.D. N. 148 DEL 1931 - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427594-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PROMOZIONI E CONCORSI - DIRITTO ALLA QUALIFICA SUPERIORE PER AVVENUTO SVOLGIMENTO DELLE CORRISPONDENTI MANSIONI - DISCIPLINA EX ART. 2103 CODICE CIVILE - INAPPLICABILITÀ - DISCIPLINA EX ART. 18 ALLEGATO A DEL R.D. N. 148 DEL 1931 - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*

Nel sistema previsto dal R.d. 8 gennaio 1931 n. 148, in materia di rapporto di lavoro dei dipendenti da imprese che svolgono il pubblico servizio di trasporto in concessione, si identificano due tipi di azioni relative alla posizione dell'agente in seno alla azienda ed alla progressione di carriera: l'una inerente il diritto alla qualifica, che presuppone l'operatività delle speciali Disposizioni del suddetto decreto (e delle successive modificazioni) concernenti le promozioni e gli avanzamenti e costituenti un autonomo corpus normativo, diretto a realizzare finalità di ordine pubblicistico, incompatibile con le Disposizioni di diritto comune, quali l'art. 2103 cod. civ. nel testo novellato dall'art. 13 della legge 20 maggio 1970 n. 300; l'altra concernente il trattamento economico corrispondente alle mansioni svolte e fondata sul disposto dell'art. 36 della Costituzione. Conseguentemente l'agente che rivendichi il diritto alla qualifica superiore per avvenuto svolgimento delle corrispondenti mansioni può ottenerne il riconoscimento soltanto ove sussistano tutte le condizioni stabilite dalla suddetta normativa speciale e segnatamente dall'art. 18 dello allegato a al citato R.d. che prevede la necessità dell'ordine scritto del direttore dell'azienda e la vacanza del posto. (V 2722/80, mass n 406489; (V 4364/79, mass n 400833; (V 3652/79, mass n 400076).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 3, Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 18 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)